Home Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PEDAVENA

CAPO I
COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – DURATA

Articolo 1 – Costituzione
È costituita un’associazione sportiva sotto la denominazione TENNIS CLUB PEDAVENA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA”, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.

Articolo 2 – Sede
L’associazione ha la sede legale e amministrativa in Pedavena (BL), via Sandro Pertini n. 23/A.

Articolo 3 – Scopi
L’associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci.
L’associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.
Ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può inoltre:
Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
Amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti.

Articolo 4 – Affiliazione alla F.I.T.
L’associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.. L’associazione è libera di affiliarsi ad altro Ente di Promozione Sportiva, impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e norme statutarie.
L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Articolo 5 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato è la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

CAPO II
ASSOCIATI – AMMISSIONE – DECADENZA

Articolo 6 – Associati
L’Associazione è composta dagli Associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Onorari;
Ordinari;
Frequentatori junior

Articolo 7 – I SOCI ONORARI
I soci onorari vengono nominati con provvedimento del Consiglio Direttivo e sono prescelti fra persone che anche se non iscritte, abbiano conseguito particolari benemerenze sportive e sociali.
Godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari compreso il diritto di voto.
La revoca della qualifica di socio onorario spetta, in via esclusiva, all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Articolo 8 – I SOCI ORDINARI
I soci ordinari pagano una tassa di ammissione alla F.I.T. e una quota annua di associazione, godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto o dal regolamento senza limitazione alcuna.

Articolo 9 – I SOCI JUNIOR
I soci junior fanno parte di tale categoria fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il diciottesimo anno di età ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari fatta eccezione per il diritto di voto e salvo le limitazioni ulteriori previste dal regolamento.
Pagano una tassa di ammissione alla F.I.T. e una quota annua di associazione salvo eccezioni deliberate dal consiglio direttivo per coloro che frequentano la scuola tennis.

Articolo 10 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio solo in caso di diniego deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei soci.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La misura della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Generale convocata in sessione ordinaria.

Articolo 11 – DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
Dimissione volontaria;
Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’interessato deve essere convocato dal consiglio per la disamina in contraddittorio degli addebiti e il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. L’associato radiato non può essere più ammesso. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

CAPO III
ORGANI SOCIALI – INCOMPATIBILITA’

Articolo 12 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

Articolo 13 – Assemblea Generale dei soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione Ordinaria e Straordinaria.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
E’ convocata a cura del Consiglio Direttivo in qualsiasi momento o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione effettuata mediante affissione dell’avviso presso la sede associativa, pubblicazione sul sito internet dell’associazione o utilizzo di altri supporti telematici idonei a garantirne la massima diffusione ai soci, deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’Assemblea.
E’ convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario ed il preventivo di spesa relativo all’esercizio corrente.

Articolo 14 – Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale ed in nessun caso è previsto il voto per delega.

Articolo 15 – Costituzione dell’assemblea
L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 16 – Attribuzioni dell’assemblea
Sono compiti dell’assemblea:
a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno associativo trascorso;
b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
c) approvare il rendiconto economico-finanziario;

Articolo 17 – Approvazione delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell’assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
Le deliberazioni dell’Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell’Associazione devono essere approvate con gli stessi requisiti di cui all’articolo 15. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’associazione e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 18 – Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo e delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, atti e contratti reali di diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 19 – Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri eletti dall’assemblea compreso tra un minimo di tre e fino ad un massimo di nove consiglieri nominati per 4 esercizi e rieleggibili, che scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario.
Si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente.
Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 20 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.
Tra l’altro, il Consiglio di amministrazione:
a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea;
b) determina l’ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per ‘organizzazione dell’attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 21 – Dimissione dei consiglieri
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare
uno o più Consiglieri, i rimanenti, fino al limite minimo di tre consiglieri, avranno facoltà di convocare l’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi comunque sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa non venga più garantita la presenza minima dei tre consiglieri utili a garantire le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Articolo 22 – Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 23 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 24 – Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 25 – Tesoriere
E’ nominato dal c.d.a. fra gli associati. Si incarica della contabilizzazione delle entrate.
Articolo 26 – Incompatibilità
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina.

CAPO IV
FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 27 – Fondo comune – Entrate
Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione;
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 28 – Contributi degli associati
Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall’associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
Gli associati che oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa non provvedano al pagamento dei contributi scaduti, sono sospesi da ogni diritto associativo.

Articolo 29 – Rendiconto economico – finanziario e preventivo di spesa
L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico – finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell’associazione per i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Articolo 30 – Reinvestimento degli avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 31 – Provvedimenti disciplinari dell’associazione
I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c) radiazione.
Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 32 – Clausola compromissoria interna – Collegio arbitrale
Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 dello Statuto della Federazione Italiana Tennis e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria federale
L’associazione, dal momento dell’affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI
SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 17.
L’Assemblea deve contestualmente:
a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 35 – Obblighi di carattere economico
I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell’associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 36 – Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi
In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 – Richiamo normativo
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

Il Presidente.
Il Vicepresidente.
Il Segretario.